Art. 11.
(Anagrafe informatizzata)

      1. Al fine di costituire una anagrafe informatizzata dei detentori di armi, le aziende unità sanitarie locali, provvedono ad istituire una banca dati in cui registrare le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione, del rilascio o del rinnovo di porto d'armi.
      2. I medici che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della normativa vigente in materia di detenzione, rilascio e rinnovo di porto d'armi sono tenuti a trasmettere alle questure, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei detentori di armi risultati affetti da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di tali soggetti le forze dell'ordine sono autorizzate a procedere

 

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al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.