1. Al fine di costituire una anagrafe informatizzata dei detentori di armi, le aziende unità sanitarie locali, provvedono ad istituire una banca dati in cui registrare le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione, del rilascio o del rinnovo di porto d'armi.
2. I medici che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della normativa vigente in materia di detenzione, rilascio e rinnovo di porto d'armi sono tenuti a trasmettere alle questure, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei detentori di armi risultati affetti da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di tali soggetti le forze dell'ordine sono autorizzate a procedere